Sez. 1, Sentenza n. 3127 del 16/03/1993 (Rv. 481422 - 01)
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al Tribunale - Procedimento - Provvedimenti - In genere | Amministrazione di una società - Ispezione - Decreto del Tribunale - Reclamo alla Corte di Appello - Ammissibilità.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al Tribunale - Procedimento - Provvedimenti - In genere
Il decreto, con cui il Tribunale dispone l'ispezione dell'amministrazione di una società, è suscettibile di reclamo alla Corte di appello a norma degli artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ., sia perché l'art. 2409 cod. civ. non pone alcuna distinzione tra i provvedimenti istruttori e quelli conclusivi della procedura - da adottarsi tutti in forma di decreto a norma dell'art. 103 disp. att. cod. civ. -, sia perché l'ordine d'ispezione ha un carattere cautelare particolarmente incisivo sulla vita della società, non riducibile ai poteri esercitabili nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio e tale da giustificarne l'immediata impugnabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 103, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)