Sez. 6, Sentenza n. 1027 del 11/05/1982 Cc. (dep. 02/07/1982) Rv. 154463 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - REVOCA - IN GENERE - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONI - ESTREMI - GIUDIZIO SFAVOREVOLE SULLA PERICOLOSITÀ DELLO IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - REVOCA - IN GENERE - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONI - ESTREMI - GIUDIZIO SFAVOREVOLE SULLA PERICOLOSITÀ DELLO IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
Qualora risulti sfavorevole il giudizio sulla pericolosità dello imputato, il giudice non è tenuto a motivare sulle ragioni processuali e, tanto meno, sulle condizioni familiari dell'imputato medesimo, che lo inducono a negargli la libertà provvisoria o a non revocare il mandato di cattura facoltativo. Infatti, la valutazione negativa in ordine anche ad uno soltanto degli elementi indicati nell'art. 1 comma terzo legge 22 maggio 1975, n. 152 giustifica il mantenimento della custodia preventiva dell'imputato detenuto o il diniego della revoca del mandato di cattura emesso nei confronti del latitante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)