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Sez. 1, Sentenza n. 1460 del 29/06/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155949 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE DEL PROCESSO E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155949-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE DEL PROCESSO E DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

Il giudice, nel decidere in ordine alla concessione della libertà provvisoria, ha l'Obbligo di prendere in considerazione le ragioni processuali eventualmente ostative al beneficio e le esigenze di tutela della collettività. Il giudizio negativo in ordine anche ad una sola delle due predette esigenze preclude la possibilità di concedere il beneficio. (Conf mass n 153073; (Conf mass n 154463).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)