Sez. 3, Sentenza n. 11088 del 20/05/2014 (Rv. 631007 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE | Gestioni liquidatorie ex USL - Esclusione della natura di ente pubblico economico - Fondamento - Natura di ente pubblico non economico - Sussistenza - Conseguente applicabilità dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE
Le gestioni liquidatorie delle ex USL non sono enti pubblici economici, non svolgendo attività di produzione di beni o servizi con criteri di economicità, ravvisabili nell'almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi, ma hanno natura di enti pubblici non economici. Ne consegue l'applicabilità ad esse dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che detta disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)