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Sez. L, Sentenza n. 16143 del 21/12/2001 (Rv. 551288 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Pignoramento presso terzi nei confronti della pubblica amministrazione - Opposizione di quest'ultima per inosservanza del termine dilatorio ex art. 14 D.L. n. 669 del 1996 - Qualificazione come opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Opposizione all'esecuzione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551288-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

L'opposizione proposta dalla pubblica amministrazione avverso il pignoramento presso terzi eseguito prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione, concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata e non l'esistenza del diritto del creditore istante di procedere alla medesima esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)