Sez. 5, Ordinanza n. 25006 del 08/03/2005 Cc. (dep. 08/07/2005) Rv. 231731 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ordinanza - emessa nel giudizio | Rinvio a udienza successiva - Acquisizione atti - Legittimità - Impugnazione autonoma - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ordinanza - emessa nel giudizio
Il provvedimento con il quale il Tribunale rinvia il processo a udienza successiva (nella specie: per acquisire una decisione della Corte di giustizia della Comunità Europea) è espressione di quel potere ordinatorio riconosciuto al giudice del dibattimento in funzione della regolazione dello svolgimento del processo, e non presenta pertanto alcun carattere di abnormità: ne deriva che detta ordinanza può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 470, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)