Sez. 5, Ordinanza n. 6136 del 13/11/1998 Cc. (dep. 17/02/1999) Rv. 212510 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO | Richiesta di sospensione - Rigetto - Impugnabilità autonoma - Esclusione - Ragioni - Diversità dall'ipotesi di cui all'art. 479 cod. proc. pen.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO
L'ordinanza emessa in dibattimento, con la quale viene respinta la richiesta di sospensione del processo, non è autonomamente impugnabile e deve essere impugnata insieme alla sentenza, secondo il principio generale fissato dall'art. 586 cod. proc. pen.. La possibilità di impugnare autonomamente la sospensione del dibattimento, in attesa della decisione di una questione civile o amministrativa prevista dall'art. 479, non è infatti estensibile all'ipotesi in cui la sospensione sia rifiutata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)