Sez. L, Sentenza n. 6269 del 16/07/1987 (Rv. 454552 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DEDUZIONE GENERICA DEL RAPPORTO TRA LA MALATTIA DENUNCIATA E L'AFFERMAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE MORBIGENE - DOMANDA DI PRESTAZIONI PER MALATTIE PROFESSIONALI PROPOSTE DA MOTORISTA NAVALE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ULTERIORI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA QUALIFICA DI MOTORISTA - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DEDUZIONE GENERICA DEL RAPPORTO TRA LA MALATTIA DENUNCIATA E L'AFFERMAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE MORBIGENE - DOMANDA DI PRESTAZIONI PER MALATTIE PROFESSIONALI PROPOSTE DA MOTORISTA NAVALE - SUCCESSIVA DEDUZIONE DI ULTERIORI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA QUALIFICA DI MOTORISTA - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di malattie professionali, le lavorazioni connesse alla qualifica del lavoratore assicurato costituiscono il fatto giuridico posto a fondamento della domanda di quest'ultimo diretta a conseguire le prestazioni di legge, senza che la deduzione di prova circa le effettive caratteristiche dell'attività lavorativa, nel quadro delle mansioni connesse alla qualifica professionale, introduca un tema d'indagine completamente nuovo rispetto a quello genericamente dedotto in via amministrativa ai fini del rapporto tra malattia denunciata ed effettuazione di prestazioni lavorative morbigene. Pertanto, il lavoratore marittimo, avente la qualifica di motorista navale, non prospetta una domanda nuova deducendo che le mansioni espletate, conformemente al contratto aziendale, comportano non solo le prove per l'azionamento dei motori, come originariamente dedotto, ma anche lavori di picchettaggio, lavori in officina e l'utilizzazione di utensili ad aria compressa. (V 7/86, mass n 443651).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)