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Sez. 1, Sentenza n. 2422 del 03/02/2006 (Rv. 588192 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Dichiarazione di fallimento - Conflitto positivo di competenza - Applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588192-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Il conflitto positivo e reale di competenza tra due tribunali, che abbiano dichiarato il fallimento dello stesso soggetto, è denunciabile in ogni tempo ed anche d'ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal giudice incompetente, ancorchè passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)