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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17583 del 27/07/2010 (Rv. 614490 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Competenza del tribunale a dichiarare il fallimento - Trasferimento della sede dell'imprenditore nell'anno antecedente all'iniziativa - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614490-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Ai fini della competenza del tribunale a dichiarare il fallimento, a norma del nuovo art. 9, comma 2, della legge fall., non rileva il trasferimento della sede dell'imprenditore intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento (principio enunciato su un regolamento di competenza d'ufficio nel quale la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale che di fatto aveva erroneamente attribuito rilevanza al trasferimento infrannuale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 com. 2, Legge Falliment. art. 9 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)