Sez. 1, Sentenza n. 1331 del 03/02/1995 (Rv. 490292 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Fissazione dal momento della domanda - Apposita istanza - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
La fissazione dell'assegno di divorzio dal momento della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma decimo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, costituisce una facoltà discrezionale del giudice, esercitabile anche in assenza di un'apposita domanda di parte in ordine alla decorrenza dell'assegno.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)