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Sez. 1, Sentenza n. 7458 del 23/07/1990 (Rv. 468330 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNI - IN GENERE - DECORRENZA DAL MOMENTO DELLA DOMANDA - DOMANDA APPOSITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468330-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNI - IN GENERE - DECORRENZA DAL MOMENTO DELLA DOMANDA - DOMANDA APPOSITA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In materia di somministrazione dell'assegno di divorzio, il principio enunciato nell'art. 4, comma decimo, legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo il quale il giudice di merito può far decorrere l'Obbligo di pagamento dell'assegno, ove ne ricorrano le condizioni, dal momento della domanda ha una portata generale ed è quindi applicabile - oltre che nell'ipotesi espressamente prevista in cui sia stata emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche nell'ipotesi in cui con la stessa sentenza sia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili e sia condannato uno dei coniugi a corrispondere all'altro l'assegno di divorzio, senza che sia necessaria una apposita domanda di parte in ordine alla decorrenza di questo essendo sufficiente la mera richiesta di assegno formulata dal beneficiario. (V 6485/86, mass n 448648).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)