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Sez. U, Sentenza n. 3836 del 25/10/1976 (Rv. 382516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - IN GENERE - LIBERTA DEL DATORE DI LAVORO DI TRATTARE CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA - LIMITI - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE FORMATA DA RAPPRESENTANTI DEL DATORE DI LAVORO E DEI SINDACATI - CONVOCAZIONE DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE DI UN SINDACATO - CONSEGUENZE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1976-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - IN GENERE - LIBERTA DEL DATORE DI LAVORO DI TRATTARE CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA - LIMITI - ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE FORMATA DA RAPPRESENTANTI DEL DATORE DI LAVORO E DEI SINDACATI - CONVOCAZIONE DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE DI UN SINDACATO - CONSEGUENZE EX ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*

A norma della disciplina dell'attivita sindacale dettata dallo statuto dei lavoratori, il datore di lavoro, se e libero di trattare, o meno, con le organizzazioni di categoria, non puo, d'altro canto ignorarne l'esistenza, dovendo, invece, riconoscerle quali sue naturali antagoniste nella Determinazione delle condizioni di lavoro e, quindi, qualora non ritenga di assumere una posizione meramente negativa di fronte alle istanze di cui si sono fatti o stanno per farsi portatori i detti organismi, quella sua liberta vien meno, ed egli e tenuto a discutere con tutti quelli fra di essi che posseggano i requisiti di cui all'art 19 del suddetto statuto. Ne consegue che il datore di lavoro (nella specie, un comune) il quale abbia deliberato di istituire una commissione formata da rappresentanti suoi e dei Sindacati ed incaricata dello studio e del riassetto delle qualifiche e della carriera dei dipendenti, deve necessariamente invitare a far parte di tale organismo tutte le organizzazioni di categoria che posseggano i requisiti indicati dalla citata norma. Ne discende, altresi, che il Sindacato escluso e legittimato ad invocare la particolare tutela prevista dall'art 28 dello statuto in tema di repressione dell'attivita antisindacale del datore di lavoro. (V 1366/76, mass n 380067; (V 3504/74, mass n 372023).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)