Sez. L, Sentenza n. 1366 del 16/04/1976 (Rv. 380067 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALI - IN GENERE - OSTACOLI O INTRALCI DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO - CONSEGUENZE - FACOLTA DI RIFIUTARE TRATTATIVE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E FACOLTA DI RIUNIRE DIRETTAMENTE I DIPENDENTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALI - IN GENERE - OSTACOLI O INTRALCI DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO - CONSEGUENZE - FACOLTA DI RIFIUTARE TRATTATIVE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E FACOLTA DI RIUNIRE DIRETTAMENTE I DIPENDENTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIVIETO - LIMITI.*
In base alle norme dello statuto dei lavoratori, l'imprenditore deve astenersi dal frapporre ostacoli od intralci al libero formarsi ed estrinsecarsi dell'attivita sindacale nell'ambito dell'azienda, e deve riconoscere le rappresentanze sindacali come proprie antagoniste nella Determinazione delle condizioni di lavoro. Da cio consegue che la facolta del datore di lavoro di rifiutare trattative su questioni sollevate dalle rappresentanze sindacali (salva la ricorrenza di specifici obblighi legislativi o negoziali), nonche la facolta di riunire direttamente i propri dipendenti, per intrattenerli su problemi attinenti al rapporto di lavoro, vanno riconosciute sussistenti e legittimamente esercitate solo se ed in quanto non costituiscano ostacolo o remora alla nascita ed all'attivita del Sindacato, nel senso che non puo consentirsi al datore di lavoro medesimo, il quale non voglia assumere una posizione meramente negativa di fronte alle istanze dei Sindacati, di invocare le indicate facolta per scavalcare le rappresentanze sindacali e dar luogo ad un dibattito diretto con i dipendenti. Consegue altresi che la legittimazione delle rappresentanze sindacali alla convocazione delle assemblee dei lavoratori, prevista dal secondo comma dell'art 20 dello statuto, va intesa come esclusione di un'eguale legittimazione del datore di lavoro, ove cio comporti limitazione all'attivita sindacale, nei termini specificati.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 25, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 27 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)