Sez. 1, Sentenza n. 7046 del 04/04/1995 Ud. (dep. 20/06/1995) Rv. 201905 - 01
Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Difensore dell'imputato | Mandato specifico per l'impugnazione di sentenza contumaciale - Mandato precedente conferito anche per i successivi gradi di giudizio - Valore equipollente - Esclusione - Surrogabilità con la presenza dell'imputato dell'udienza del giudizio sulla impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Difensore dell'imputato
Lo specifico mandato, ai sensi del n. 3 dell'art. 571 cod. proc. pen., deve essere, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, conferito al difensore perché questo sia legittimato a proporre gravame avverso una sentenza contumaciale, non ha equipollenti nella nomina o nel relativo mandato precedentemente fatta o conferito dall'imputato, eventualmente anche per i successivi gradi di giudizio, né è surrogabile con la presenza dell'imputato medesimo all'udienza del giudizio sull'impugnazione dovendo quel mandato, quale atto non suscettibile di una successiva ratifica, essere conferito in data anteriore alla proposizione del mezzo di gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)