Sez. 2, Sentenza n. 247 del 10/01/1981 (Rv. 410658 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - MANCANZA - AZIONE DI RIDUZIONE DEL PREZZO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - MANCANZA - AZIONE DI RIDUZIONE DEL PREZZO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI.*
Per effetto del rinvio operato dall'art 1497 cod civ alle Disposizioni generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento, il compratore puo ottenere la risoluzione del contratto soltanto se il difetto di qualita della cosa venduta non sia di scarsa importanza; tuttavia, quando l'inadempienza non sia di tale gravita da giustificare la risoluzione del contratto, l'acquirente puo sempre agire per il risarcimento del danno sotto Forma di una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al maggior valore che la cosa avrebbe avuto, purche il difetto di questa non sia di trascurabile entita. (V 177/76, mass n 378828; (Conf 2488/67, mass n 329796).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)