Sez. 3, Sentenza n. 177 del 20/01/1976 (Rv. 378828 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - VENDITA DI MACCHINARI - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - VENDITA DI MACCHINARI - CONDIZIONI.*
In tema di compravendita di macchinari (nella specie, distributore automatico di bevande calde), ancorche venga esclusa l'esistenza di un vizio redibitorio, e cioe di un difetto del processo di produzione o della struttura generale dei beni venduti, va riconosciuto in favore del compratore, ai sensi degli artt 1497 e 1512 cod civ, il diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno (oltreche, a norma dell'art 1460 cod civ, di rifiutare il pagamento del prezzo) qualora rimanga accertata nei macchinari medesimi la presenza di un inconveniente (nella specie, inefficienza del dispositivo automatico per l'introduzione delle bevande nei bicchieri) che configuri violazione di garanzia di buon funzionamento prestata dal venditore, o comunque Mancanza di qualita promesse od essenziali, eccedente i limiti usuali di tollerabilita. (V 2544/70, mass n 348876; (V 2488/67, mass n 329796).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)