Sez. L, Sentenza n. 4432 del 11/04/1992 (Rv. 476730 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - Forma | Rapporto a termine in agricoltura per attività stagionali - Forma scritta - Obbligatorietà - Parziale abrogazione del d.P.R. n. 1525 del 1963 ad opera dell'art. 11 D.L. n. 7 del 1970 - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - Forma
Il rapporto di lavoro a tempo determinato in agricoltura relativo ad attività a carattere stagionale prevista dal d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 - emesso ai sensi dell'art. 1, ultimo comma della legge 18 aprile 1962 n. 230 in tema di contratti a termine è assoggettato alla disciplina della medesima legge per quanto riguarda la necessità del requisito della forma scritta per l'apposizione del termine; tale normativa trova infatti applicazione anche per i rapporti di lavoro agricoli (tranne quelli dei salariati fissi, espressamente esclusi dall'art. 6 della stessa legge n. 230 del 1962), non essendo stata parzialmente abrogata per incompatibilità dalla disposizione dell'art. 11 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, convertito con legge 11 marzo 1970 n. 83, che prevede per la richiesta di avviamento al lavoro l'indicazione della durata del contratto.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)