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Sez. L, Sentenza n. 5033 del 09/05/1995 (Rv. 492167 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Durata - A tempo determinato - Carattere normale - A tempo indeterminato - Presupposti.
Stato
decisa il 1995-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492167-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)

I rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, mentre la previsione di un rapporto a tempo indeterminato, con la conseguente configurabilità di un "tertium genus" rispetto alle tradizionali categorie (entrambe a tempo determinato) dei rapporti di lavoro dei salariati fissi e dei braccianti avventizi, presuppone, secondo il disposto dell'art. 11 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, che sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire (la quale deve essere indicata dal datore di lavoro nella richiesta di avviamento numerica), postulando il riscontro di una specifica volontà contrattuale, diretta alla assunzione del dipendente senza determinazione di tempo, oppure che ricorra l'ipotesi, prevista dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457, del superamento nell'anno di centottanta giornate di lavoro presso la stessa azienda; ne consegue che, data la specificità del rapporto di lavoro agricolo, l'apposizione del termine alla durata del relativo contratto deve ritenersi, di regola, pienamente legittima, siccome disciplinata in modo autonomo rispetto alle ipotesi di contratto di lavoro a tempo determinato previste dall'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1962 n. 230.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 art. 11, Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)