Sez. L, Sentenza n. 1027 del 13/02/1980 (Rv. 404485 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - PREVISIONE DELLA COSIDDETTA MOBILITA VERTICALE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - PREVISIONE DELLA COSIDDETTA MOBILITA VERTICALE - CONSEGUENZE.*
Se un contratto collettivo aziendale prevede una equivalenza di mansioni nell'ambito di una determinata categoria, nel senso che le stesse sono indifferentemente assegnate a prescindere dal grado che, nella stessa categoria riveste il prestatore di lavoro (cosiddetta mobilita verticale nella categoria), il prestatore che sia inquadrato in tale categoria non ha diritto, a norma dell'art 2103 cod civ, al conferimento di un grado superiore per il fatto di essere stato assegnato a mansioni normalmente assegnate a personale avente grado superiore, dal momento che se al grado non sono collegate specifiche mansioni, non e possibile da queste risalire a quello. (V 3791/77, mass n 387459).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)