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Sez. L, Sentenza n. 3791 del 18/08/1977 (Rv. 387459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - LIMITI - MANSIONI SVOLTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - LIMITI - MANSIONI SVOLTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Normalmente ad una determinata qualifica corrispondono determinate mansioni ed all'Esercizio stabile di mansioni superiori corrisponde il diritto all'inquadramento nella qualifica. Talora, tuttavia, ad identiche mansioni puo corrispondere una qualifica, nel cui ambito i contratti collettivi individuano piu gradi o momenti di carriera e pertanto non puo ritenersi violato l'art 2103 cod civ, se le predette mansioni vengono affidate ad un lavoratore, mantenuto nel grado inferiore della qualifica, in quanto la predetta norma riguarda le relazioni tra qualifica e mansioni, non la progressione di carriera all'interno della stessa qualifica. D'altra parte, la valutazione del giudice del merito circa la identificazione delle mansioni costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita se immune da vizi logico-giuridici. (V 3661/72, mass n 361698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)