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Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 08/06/1965 (Rv. 312216 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTENZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312216-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTENZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI.*

A norma dell'art. 2945 cod. civ., l'interruzione della prescrizione determinata dall'atto con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo ha carattere permanente, in quanto dura sino a quando non sia stata pronunciata sentenza irrevocabilè se, invece, il processo si estingue, l'effetto interruttivo ha carattere istantaneo ed il nuovo periodo comincia a decorrere dalla data dell'atto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)