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Sez. L, Sentenza n. 7820 del 22/10/1987 (Rv. 455639 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - SUCCESSIVA SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - NOTIFICA DELL'ATTO INTERRUTTIVO - MOMENTO ESCLUSIVO DELLO EFFETTO RELATIVO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455639-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - SUCCESSIVA SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - NOTIFICA DELL'ATTO INTERRUTTIVO - MOMENTO ESCLUSIVO DELLO EFFETTO RELATIVO - CONSEGUENZE.*

L'efficacia interruttiva della prescrizione che l'art. 2943 cod. civ. assegna all'atto introduttivo del giudizio deve, nel caso di sospensione e successiva Estinzione di questo, ritenersi esaurita nel momento della notifica di tale atto, dal quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2945 dello stesso codice, comincia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale; pertanto, dichiarato estinto il processo, non può essere riconosciuto effetto interruttivo ad una pregressa riassunzione del giudizio medesimo effettuata dalla parte attrice dopo la sua sospensione ed anteriormente alla Estinzione dello stesso. (V 1146/65, mass n 312216).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)