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Sez. 2, Sentenza n. 1116 del 24/03/1975 (Rv. 374550 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESTENSIONE DELL'ESAME A PUNTI NON IMPUGNATI DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374550-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - DEDUZIONE DI NUOVI MOTIVI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESTENSIONE DELL'ESAME A PUNTI NON IMPUGNATI DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*

Nel vigente ordinamento processuale l'appello non ha effetto compiutamente devolutivo: il riesame del giudice del gravame deve essere contenuto nei limiti segnati dai motivi di impugnazione ed e percio precluso all'appellante ampliare nel corso del procedimento di secondo grado il thema decidendum deducendo doglianze non fondate nell'atto di appello, cosi come e inibito al giudice estendere la sua indagine ai punti della sentenza non investiti dal gravame. Solo quando l'appello investa la sentenza di primo grado nella sua totalita in modo da metterne in discussione l'intera struttura logico-giuridica, l'esigenza della specificazione dei motivi di impugnazione puo ritenersi meno rigorosa. (Conf 524/73, mass n 362538).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)