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Sez. 1, Sentenza n. 524 del 23/02/1973 (Rv. 362538 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITI - PARTE VITTORIOSA - RAGIONI PRETERMESSE OD ASSORBITE - MANCATA RINUNCIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362538-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - LIMITI - PARTE VITTORIOSA - RAGIONI PRETERMESSE OD ASSORBITE - MANCATA RINUNCIA - SUFFICIENZA.*

L'Onere della riproposizione vale ad evitare di incorrere nella presunzione di rinunzia stabilita dall'art 346 cod proc civ, il quale, nel fissare i limiti dell'effetto devolutivo in appello in applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, ha disposto che debbano ritenersi rinunciate le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, le quali non siano state riproposte in appello. Tale principio non trova, pero, applicazione nella ipotesi di integrale impugnazione della sentenza di primo grado, in cui, investendosi in via totalitaria, in tutta l'ampiezza del suo ambito, la materia della causa considerata in primo grado, l'oggetto della vertenza viene ad essere sottoposto all'esame del giudice di appello in tutta la sua originaria espansione. In tal caso, la parte vittoriosa, che abbia visto accolte in prime cure le sue conclusioni di merito per ragioni diverse da quelle da essa prospettate, non e tenuta a riprodurre (con appello incidentale o con espresse deduzioni) le ragioni medesime, sia se respinte sia se pretermesse in quanto assorbite, conservando la vertenza - anche in grado di appello - i limiti oggettivi originari. E soltanto necessario che l'appellato non abbia rinunciato, ne esplicitamente ne implicitamente, alle ragioni gia prospettate; e cio puo escludersi quando il complesso degli Atti difensivi o la situazione processuale diano modo al giudice di identificare, senza possibilita di equivoco, i limiti del riesame. (V 1236/71, mass n 351396; 2236/70, mass n 348382).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)