Sez. 3, Sentenza n. 2244 del 29/10/1970 (Rv. 348397 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA INDETERMINATA PROPOSTA UNITAMENTE AD ALTRA DI VALORE DETERMINATO - VOLONTA DELLA PARTE DI VOLER MANTENERE FERMA LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE TACITA DEL VALORE DELLA DOMANDA APPARENTEMENTE INDETERMINATA NELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLA DOMANDA DETERMINATA E IL LIMITE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE - POSSIBILITA - FATTISPECIE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA INDETERMINATA PROPOSTA UNITAMENTE AD ALTRA DI VALORE DETERMINATO - VOLONTA DELLA PARTE DI VOLER MANTENERE FERMA LA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE TACITA DEL VALORE DELLA DOMANDA APPARENTEMENTE INDETERMINATA NELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLA DOMANDA DETERMINATA E IL LIMITE DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE - POSSIBILITA - FATTISPECIE.*
Il principio, secondo cui la domanda di valore indeterminato deve ritenersi quantitativamente estesa fino al limite massimo della Competenza del giudice adito e, quindi, il cumulo di essa con altra di valore determinato eccede la Competenza ratione valoris del detto giudice, mentre trova applicazione nell'ipotesi in cui l'attore rinunci, in tutto o in parte, alla domanda nel corso del giudizio, poiche, in tal caso, sulla rinunzia deve pur sempre pronunciarsi il giudice competente, non e invece applicabile nella diversa ipotesi in cui la limitazione della domanda ad un livello quantitativo inferiore a quello corrispondente al limite massimo della Competenza del giudice adito risponda all'intenzione, manifestata sia pure implicitamente dalla parte, di voler contenere comunque, per ragioni di sollecitudine o di economia processuale, la domanda complessiva entro l'ambito della potesta giurisdizionale dello stesso giudice. In tale ipotesi, infatti, il petitum e solo apparentemente indeterminato, ma sostanzialmente e ben delimitato, corrispondendo alla differenza fra le domande quantitativamente specificate e il limite massimo della Competenza del giudice adito ne si ha mutamento del petitum, se la parte chiarisce la propria intenzione di contenere la domanda, che non sia stata chiaramente ed univocamente formulata, entro l'ambito della Competenza del giudice adito. (applicazione del principio in una fattispecie in cui l'attore aveva chiesto, con la citazione, la risoluzione di un contratto di vendita, nel quale era stato pattuito il prezzo di lire quattrocentomila, nonche il risarcimento dei danni, 'da determinarsi come di giustizia entro l'ambito della Competenza pretorilè e, successivamente, aveva precisato che i danni, di cui aveva chiesto il risarcimento, non superavano l'importo di lire quattrocentomila). (Conf 3902'68, mass n 337403 2299'66 1215-65 1404'64 442'64 V anche 1615'64 1239'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)