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Sez. 2, Sentenza n. 1284 del 06/05/1971 (Rv. 351469 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - CUMULO DI DOMANDA RELATIVA A BENI IMMOBILI CON DOMANDA RELATIVA A SOMMA DI DENARO IMPRECISATA - INCOMPETENZA DEL PRETORE - ESPRESSA LIMITAZIONE DELLA SECONDA DOMANDA ALLA DIFFERENZA TRA IL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA PRETORILE ED IL VALORE DELLA PRIMA DOMANDA - COMPETENZA DEL PRETORE - LIMITAZIONE IN CORSO DI CAUSA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351469-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - CUMULO DI DOMANDA RELATIVA A BENI IMMOBILI CON DOMANDA RELATIVA A SOMMA DI DENARO IMPRECISATA - INCOMPETENZA DEL PRETORE - ESPRESSA LIMITAZIONE DELLA SECONDA DOMANDA ALLA DIFFERENZA TRA IL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA PRETORILE ED IL VALORE DELLA PRIMA DOMANDA - COMPETENZA DEL PRETORE - LIMITAZIONE IN CORSO DI CAUSA - INAMMISSIBILITA.*

Nel procedimento avanti al pretore, qualora oltre ad una domanda relativa a beni immobili (di valore determinabile ai sensi dell'art 15 cod proc civ) sia stata proposta altra domanda (nella specie, di pagamento di frutti) relativa a somma di danaro imprecisata nel suo ammontare, la presunzione, secondo cui il valore di quest'ultima domanda si ritiene pari al massimo della Competenza del giudice adito, fa si che, per effetto del cumulo delle due domande, e qualunque sia il valore della prima, la causa ecceda i limiti della Competenza per valore del pretore. Lo spostamento della Competenza va escluso solo allorquando nella domanda giudiziale siano contenute espressioni tali da fare intendere che la pretesa, il cui valore sembra prima facie indeterminato, ha per contro un valore pari alla differenza fra il limite massimo della Competenza del giudice adito e il valore, espressamente determinato, dell'altra domanda contestualmente proposta. Ma cio, beninteso, non puo risultare da successive precisazioni o modifiche introdotte nel corso del giudizio, dovendo la Competenza per valore essere determinata in base alla domanda, come proposta originariamente. (Conf 2244'70, mass n 348397).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)