Sez. 2, Sentenza n. 2764 del 07/05/1984 (Rv. 434808 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - SCIOGLIMENTO - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DI UNA COMUNIONE TACITA FAMILIARE RELATIVAMENTE A UN FONDO AI FINI DELLA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELLA VENDITA DI PORZIONE DEL FONDO MEDESIMO EFFETTUATA DAL CAPO FAMIGLIA - NATURA - GIUDIZIO DI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LITISCONSORZIO DI TUTTI I CONDIVIDENTI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN CASO DI IMPUGNAZIONE.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - SCIOGLIMENTO - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DI UNA COMUNIONE TACITA FAMILIARE RELATIVAMENTE A UN FONDO AI FINI DELLA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELLA VENDITA DI PORZIONE DEL FONDO MEDESIMO EFFETTUATA DAL CAPO FAMIGLIA - NATURA - GIUDIZIO DI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LITISCONSORZIO DI TUTTI I CONDIVIDENTI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE IN CASO DI IMPUGNAZIONE.*
Il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'esistenza di una comunione tacita familiare relativamente ad un fondo - ai fini della declaratoria di inefficacia della vendita di porzione del fondo medesimo effettuata dal capo-famiglia a favore di uno dei figli - qualora si estenda alla Determinazione delle quote dei partecipanti ed alla loro assegnazione in concreto, assume natura di giudizio di scioglimento di una comunione ed è inquadrabile nel disposto di cui all'art. 784 cod. proc. civ., con la conseguenza per tutti i condividenti di un litisconsorzio necessario per l'inscindibilità della causa, con l'ulteriore effetto che l'impugnazione avverso la sentenza del primo giudice notificata ad uno o soltanto a taluni dei litisconsorti impedisce il verificarsi della decadenza, imponendo l'Onere dell'integrazione del contraddittorio, nel termine che il giudice dell'appello deve fissare, nei confronti dei contraddittori pretermessi. (V 388/82, mass n 418080; (V 1940/81, mass n 412634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)