Sez. L, Sentenza n. 388 del 20/01/1982 (Rv. 418080 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NEI CONFRONTI DI TUTTI I LITISCONSORTI NECESSARI - AMMISSIBILITÀ - TARDIVITÀ NEI CONFRONTI DI ALCUNI DI ESSI - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NEI CONFRONTI DI TUTTI I LITISCONSORTI NECESSARI - AMMISSIBILITÀ - TARDIVITÀ NEI CONFRONTI DI ALCUNI DI ESSI - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio. (V 951/75, mass n 374338; (V 643/63; (V 1884/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)