Sez. 6, Sentenza n. 7766 del 09/12/2002 Cc. (dep. 17/02/2003) Rv. 223955 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Carattere del rifiuto - Necessità di manifestazione solenne o formale - Esclusione - Condotta omissiva silente - Ritardo grave nel deposito della motivazione della sentenza - Configurabilità del reato - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
È configurabile il reato di rifiuto di atti d'ufficio, previsto dall'art. 328 comma 1 cod. pen., nella condotta del giudice che, scaduti i termini previsti dalla legge, non depositi le motivazioni delle sentenze penali assegnategli, persistendo in tale omissione anche dopo i solleciti verbali e scritti del presidente del tribunale, in quanto il rifiuto non deve essere espresso in modo solenne o formale, ma può concretizzarsi anche in una inerzia silente, protratta senza giustificazione (nel caso di specie, l'omissione riguardava il deposito di motivazioni relative a n. 277 sentenze, pronunciate nel corso di quasi due anni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)