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Sez. 6, Sentenza n. 2339 del 21/01/1998 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 209979 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Rifiuto del compimento dell'atto - Manifestazione esplicita o formale del rifiuto - NecessitĂ  - Esclusione - Manifestazione del rifiuto attraverso l'inerzia protratta oltre misura o oltre i termini di decadenza per l'interessato da qualsivoglia posizione giuridica - Sufficienza - Fattispecie: omessa notifica di ingiunzioni prefettizie da parte del vigile urbano incaricato del servizio.
Stato
decisa il 1998-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209979-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il reato di rifiuto di atti d'ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comporto o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento dell'atto entro un termine. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto sussistente il reato contestato in una ipotesi in cui il segretario comunale aveva omesso di notificare numerose ingiunzioni prefettizie, per le quali la notifica andava eseguita senza ritardo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)