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Sez. U, Ordinanza n. 5407 del 08/03/2011 (Rv. 616571 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Notificazione - Principio della competenza promiscua - Applicabilità al regolamento preventivo di giurisdizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616571-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il principio secondo il quale la competenza a notificare il ricorso per cassazione, nonchè il controricorso e il ricorso incidentale, ha natura promiscua, nel senso che può essere eseguita anche presso il luogo in cui è stata emessa la pronuncia di merito, si applica anche al regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che, pur non essendovi in questo giudizio un provvedimento impugnato, è comunque pendente un procedimento di merito che vale a radicare la competenza territoriale anche dell'ufficio notifiche del luogo ove è pendente tale giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)