Sez. U, Ordinanza n. 5407 del 08/03/2011 (Rv. 616571 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Notificazione - Principio della competenza promiscua - Applicabilità al regolamento preventivo di giurisdizione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il principio secondo il quale la competenza a notificare il ricorso per cassazione, nonchè il controricorso e il ricorso incidentale, ha natura promiscua, nel senso che può essere eseguita anche presso il luogo in cui è stata emessa la pronuncia di merito, si applica anche al regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che, pur non essendovi in questo giudizio un provvedimento impugnato, è comunque pendente un procedimento di merito che vale a radicare la competenza territoriale anche dell'ufficio notifiche del luogo ove è pendente tale giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)