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Sez. L, Sentenza n. 16592 del 15/07/2010 (Rv. 614493 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione - Atto di competenza promiscua - Esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario del luogo di emissione della sentenza impugnata - Validità.
Stato
decisa il 2010-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614493-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

La competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso che può essere effettuata nella città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche presso il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata; ne consegue che l'incombenza può essere svolta anche dall'ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)