Sez. 3, Sentenza n. 1543 del 08/03/1980 (Rv. 405103 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PATTO DI MANLEVA - DIFFERENZA.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - PATTO DI MANLEVA - DIFFERENZA.*
Il patto di manleva ha per contenuto il dovere di sollevare altri dalle conseguenze di un fatto dannoso e, quindi, realizza una assunzione di garanzia da parte dell'obbligato. Esso si distingue dalla fideiussione, in quanto, mentre l'obbligazione di manleva e eventuale e condizionata, il fideiussore normalmente si obbliga negli stessi termini del debitore principale; inoltre, a differenza della fideiussione, la quale riguarda un Obbligo assunto dal garante verso il creditore e non gia verso l'obbligato principale, l'obbligazione di manleva e assunta nei confronti e a beneficio del debitore garantito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)