Sez. 3, Sentenza n. 2265 del 02/03/1998 (Rv. 513202 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO | Leasing - Patto di manleva tra concedente e fornitore - Validità - Colpa grave - Inclusione - Ragioni - Conseguenze - Azione dell'utilizzatore nei confronti del mallevadore per danni derivanti da vizi e difetti del bene - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO
Il patto di manleva, con cui il fornitore assume, a favore e nei confronti del concedente, la responsabilità per danni derivanti da vizi e difetti del bene oggetto di leasing - contratto trilaterale - esonerandolo, anche per colpa grave, dal corrispondente obbligo verso l'utilizzatore, non è nullo perché il conferimento a questi della conseguente azione nei confronti del mallevadore rientra nell'autonomia contrattuale, e risponde all'interesse del fornitore, normalmente produttore del bene, con il quale solitamente è l'utilizzatore a svolgere le trattative e la fase esecutiva del contratto, mentre il concedente interviene per il pagamento del prezzo corrispettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1579
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)