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Sez. 4, Sentenza n. 10651 del 20/11/1996 Ud. (dep. 09/12/1996) Rv. 207335 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Principio di portata generale applicabile anche al giudizio di rinvio - Raffronto tra la pena inflitta con la sentenza annullata e quella irrogata dal giudice del rinvio - Necessità - Regressione dello stato processuale acquisito per effetto di iniziativa di chi tale stato abbia conseguito - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207335-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il divieto della "reformatio in peius" è un principio di portata generale applicabile anche al giudizio di rinvio e a tal fine va operato il raffronto tra la pena inflitta con la sentenza annullata e quella irrogata dal giudice del rinvio. Ed infatti, lo stato processuale acquisito non può in alcun caso regredire per effetto di iniziative di chi tale stato abbia conseguito. (Nella fattispecie, l'imputato, condannato dal Pretore a pena detentiva, aveva avuta inflitta dalla Corte di Appello, a seguito d'impugnazione da lui proposta, la pena pecuniaria. Successivamente, i giudici di secondo grado, investiti dopo tale sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione su ricorso del prevenuto, avevano confermato la decisione pretorile. Il Supremo Collegio ha rilevato che il motivo che il nuovo giudizio di merito, conseguenza diretta del gravame dell'imputato, non poteva in alcun caso determinare un aggravio di pena rispetto alla sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)