Sez. 1, Sentenza n. 23176 del 20/01/2004 Ud. (dep. 17/05/2004) Rv. 228238 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Operatività anche nel giudizio di rinvio - Pena in parte erroneamente calcolata a favore dell'imputato, ma superiore a quella del precedente giudizio di appello - Illegittimità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il divieto della "reformatio in peius" della sentenza quando impugnante sia il solo imputato è di portata generale e, quindi, per quanto espressamente previsto solo per il giudizio di appello, opera anche in quello di rinvio e anche con riferimento a pena che, quantunque a favore, "in parte qua", dell'imputato per il mancato calcolo dell'aumento per la continuazione, sia superiore a quella inflitta nel precedente giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)