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Sez. L, Sentenza n. 22738 del 09/11/2010 (Rv. 615569 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico di una società - Inesistenza della delibera - Relativa eccezione - Onere della prova - Gravante sulla società convenuta - Sussistenza - Fondamento ex art. 2697 cod. civ.
Stato
decisa il 2010-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615569-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In materia di crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico di una società, quest'ultima, laddove eccepisca l'inesistenza della delibera sulla quale si poggia la pretesa creditoria dell'amministratore, ha l'onere di provare detta inesistenza, trovando applicazione l'art. 2697 cod. civ. secondo il quale, laddove venga eccepita l'insussistenza dei fatti costitutivi di un diritto, è onere di chi solleva l'eccezione dimostrare i fatti impeditivi posti a sostegno della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)