Sez. L, Sentenza n. 6450 del 01/04/2004 (Rv. 571742 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione in senso stretto - Nozione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea - Onere probatorio relativo - A carico del convenuto - Mancato raggiungimento della prova - Conseguenze - Fatti ritualmente acquisiti al processo - Utilizzabilità come regola di giudizio anche in assenza di attività di parte - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
Al di fuori delle eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, di talché non possono essere rilevate d'ufficio anche se sia acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento, tutti gli altri fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall'attore, (tra i quali rientra, come nella specie, l'impossibilità per il debitore di adempiere derivante da causa a lui non imputabile), pur dovendo sempre essere provati dal convenuto, a norma dell'art. 2697 cod. civ., sicché il mancato raggiungimento della prova in ordine ad essi si risolve in danno del convenuto e ne determina la soccombenza, tuttavia, qualora tali fatti siano acquisiti ritualmente alla causa, possono essere utilizzati dal giudice anche in assenza di formali difese che li assumano a fondamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)