Sez. L, Sentenza n. 3532 del 27/04/1990 (Rv. 466872 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE EX ART. 36 COST. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CARATTERE PARASUBORDINATO DELL'ATTIVITÀ - IRRILEVANZA - DIRETTIVA EX ART. 2 DELLA LEGGE DI DELEGA N. 741 DEL 1959 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE EX ART. 36 COST. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CARATTERE PARASUBORDINATO DELL'ATTIVITÀ - IRRILEVANZA - DIRETTIVA EX ART. 2 DELLA LEGGE DI DELEGA N. 741 DEL 1959 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il principio della retribuzione sufficiente, sancito dall'art. 36 cost., riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome - ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione che ne comporti l'assimilazione, sotto il profilo esclusivamente processuale, a quelle svolte in regime di subordinazione -, senza che rilevi in contrario la direttiva di cui all'art. 2 della legge di delega n. 741 del 1959, rimasta, peraltro, inattuata nella parte in cui tendeva ad assicurare la regola del minimo inderogabile di trattamento economico anche per le prestazioni suddette. (V 3400/87, mass n 452434; (V 224/86, mass n 443865; (V 2016/85, mass n 439923).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)