Sez. 3, Sentenza n. 2130 del 19/10/1965 (Rv. 314053 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI.*
La facolta di sospendere l'esecuzione del contratto, per mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente (art.1461 cod. civ.) normalmente presuppone che il mutamento sia avvenuto in epoca posteriore alla conclusione del contratto, ma anteriore alla scadenza del contraente in bonis. In detta ipotesi puo farsi rientrare anche l'altra che il contraente in bonis sia venuto a conoscenza del mutamento gia esistente al momento della conclusione del contratto, soltanto dopo la conclusione. Il mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente puo consistere anche in un aggravamento delle stesse, di entita tale da porre in evidente pericolo la controprestazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)