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Sez. 2, Sentenza n. 4835 del 04/08/1988 (Rv. 459654 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459654-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI - SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE - CONDIZIONI.*

La ratio dell'art. 1461 cod. civ., secondo cui il contraente in bonis può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni economiche dell'atto contraente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, comporta che il pericolo di non conseguire la controprestazione, oltre che manifesto, debba essere attuale e non soltanto ipotizzabile in futuro - cioè sussistere nel momento in cui la prestazione sospesa avrebbe dovuto essere eseguita - e scaturire da una seria modificazione peggiorativa della situazione economico-patrimoniale della controparte, di cui il contraente in bonis sia venuto a conoscenza successivamente alla stipulazione. Il relativo accertamento non è sindacabile in Sede di legittimità, se informato ad esatti criteri giuridici ed immune da vizi logici. (V 2556/69, mass n 342141; (V 2130/65, mass n 314053; (Conf 4821/79, mass n 401438).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)