Sez. 1, Sentenza n. 2592 del 25/10/1966 (Rv. 324996 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DEL CURATORE NON AUTORIZZATO - ECCEZIONE DI INEFFICACIA - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO FALLIMENTO DEBITORE E NON DE CREDITI INTERVENUTI.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALL'AMMISSIONE DEI CREDITI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DEL CURATORE NON AUTORIZZATO - ECCEZIONE DI INEFFICACIA - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO FALLIMENTO DEBITORE E NON DE CREDITI INTERVENUTI.*
Nella ipotesi in cui il curatore non sia stato preventivamente autorizzato al riconoscimento di un debito del fallimento, in conformita dell'art 35 della legge fallimentare, il fallimento debitore potra eccepire l'inefficacia del riconoscimento medesimo, ma l'eccezione non e data ad altri, e nemmeno ai creditori eventualmente intervenuti nel giudizio per contestare l'ammissione del credito della cui prescrizione si tratti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 1988, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)