Sez. 1, Sentenza n. 3563 del 09/12/1971 (Rv. 355250 - 01)
FALLIMENTO - TRANSAZIONE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO O DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - MANCATA AUDIZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI - NEGOZI COMPIUTI - ANNULLABILITA - AD ISTANZA DEL SOLO CURATORE.*
FALLIMENTO - TRANSAZIONE - MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO O DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - MANCATA AUDIZIONE DEL COMITATO DEI CREDITORI - NEGOZI COMPIUTI - ANNULLABILITA - AD ISTANZA DEL SOLO CURATORE.*
La Mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, prevista dall'art 35 legge fallimentare e, qualsiasi vizio di tale provvedimento - ivi compreso la mancata audizione del comitato dei creditori - importano soltanto l'annullabilita dei negozi autorizzati, la quale puo essere fatta valere esclusivamente dal curatore e non anche dai singoli creditori del fallito. (V 2592'66, mass n 324996; 1018'66, mass n 322029; 2314'63; 1303'63) .*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)