Sez. 1, Sentenza n. 686 del 05/04/1983 Cc. (dep. 01/07/1983) Rv. 159689 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - MANDATO DI CATTURA EMESSO CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - RICHIESTA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ESAME DELLA SUFFICIENZA DEGLI INDIZI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - MANDATO DI CATTURA EMESSO CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO - RICHIESTA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ESAME DELLA SUFFICIENZA DEGLI INDIZI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La disposizione dell'art. 263 bis, primo comma, cod. proc. pen., che assoggetta alla richiesta di riesame, anche nel merito, il mandato di cattura emesso con l'ordinanza di rinvio a giudizio, va coordinata col principio generale relativo alla impossibilità di esaminare la sufficienza degli indizi, posto che, esauritasi la fase istruttoria con l'anzidetta ordinanza, per definizione fondata sulla esistenza di prove sufficienti, ogni decisione sul merito dell'accusa non può che intervenire all'esito della indagine dibattimentale. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è detto che il riesame di merito va qui esercitato sulle ragioni di opportunità che giustificano il provvedimento restrittivo della libertà personale, precisandosi che, quanto agli indizi, non è dalla legge neppure richiesta una motivazione autonoma, essendo sufficiente quella dell'ordinanza di rinvio a giudizio). (Conf mass n 140749; (Conf mass n 126077; (Conf mass n 142679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)