Sez. 2, Sentenza n. 2600 del 28/06/1984 Cc. (dep. 17/07/1984) Rv. 165338 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - MANDATO DI CATTURA EMESSO CON L'ORDINANZA DI RINVIO - RIESAME - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - MANDATO DI CATTURA EMESSO CON L'ORDINANZA DI RINVIO - RIESAME - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*
Qualora la cattura dell'imputato sia ordinata con il provvedimento di rinvio a giudizio, non è consentito, in Sede di riesame, revocare il mandato per asserita insufficienza di indizi. Infatti, esauritasi la fase istruttoria, con la pronuncia della anzidetta ordinanza, per definizione fondata sull'esistenza di prove sufficienti, la decisione sul merito della accusa può intervenire solo, all'esito dell'indagine dibattimentale, con la sentenza che definisce il giudizio. (Conf mass n 159689, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 262 bis, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)