Sez. 2, Sentenza n. 5727 del 09/03/2010 (Rv. 611623 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Legge 5 febbraio 1992, n. 175 - Relativa violazione - Natura - Contravvenzione amministrativa - Esclusione - Illecito disciplinare - Configurabilità - Effetti - Tacita abrogazione dell'art. 201 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 - Esclusione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
La legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, comminando la sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l'autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare. Deve, pertanto, escludersi che detta legge abbia comportato la tacita abrogazione dell'art. 201 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da esso previste.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 175 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)