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Sez. U, Sentenza n. 10151 del 14/10/1998 (Rv. 519690 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Legge 5 febbraio 1992 n. 175 riguardante la pubblicità sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie - Norme sui limiti e le modalità della pubblicità - Condotta consistente nella violazione delle stesse - Natura - Contravvenzione amministrativa - Esclusione - Illecito disciplinare - Configurabilità - Applicazione della sanzione - Competenza dell'ordine professionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519690-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

La legge 5 febbraio 1992 n. 175 recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie nello stabilire che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e di quelle sanitarie ausiliarie è consentita soltanto con l'utilizzazione degli strumenti espressamente indicati nella legge stessa (targhe apposte sull'edificio e inserzioni negli elenchi telefonici) e nel sottoporne sull'edificio e inserzioni negli elenchi telefonici) e nel sottoporne lo svolgimento ad autorizzazione "previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale il richiedente è iscritto", comminando la sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l'autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare, posta a presidio delle regole di correttezza professionale nel delicato settore della professione medica, con conseguente competenza dell'ordine professionale cui è iscritto il professionista ad irrogare la relativa sanzione.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)