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Sez. 3, Sentenza n. 5451 del 08/11/1985 (Rv. 442656 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - EVENTUS DAMNI - RILEVANZA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442656-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - EVENTUS DAMNI - RILEVANZA - REQUISITI.*

Nell'Esercizio dell'Azione revocatoria non viene in considerazione la vantaggiosità ed opportunità o meno dell'atto di alienazione per il debitore o per il terzo contraente o per taluni dei creditori, bensì il pregiudizio discendente dal venir meno della garanzia patrimoniale assicurata dall'art. 2740 cod. civ. ad ogni creditore, il quale si veda esclusa - o anche soltanto resa più difficile - la soddisfazione coattiva del credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)