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Sez. 1, Sentenza n. 1007 del 12/02/1990 (Rv. 465276 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL CREDITO; EVENTUALI DANNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DANNI) - COLLUSIONE TRA DEBITORE E TERZO - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE E CONOSCENZA DEL TERZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465276-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - ESISTENZA DEL CREDITO; EVENTUALI DANNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DANNI) - COLLUSIONE TRA DEBITORE E TERZO - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE E CONOSCENZA DEL TERZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'Azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., richiede la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 cod. civ. mentre non esige anche una collusione fra il debitore ed il terzo, né lo stato d'insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro. (V 4945/87, mass n 453568; (V 5451/85, mass n 442656; (V 5451/85, mass n 442655).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)